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Applicazione Regime Forfetario, gli interpelli sulle cause ostative aumentano

lentepubblica.it • 26 Aprile 2019

applicazione-regime-forfetario-interpelli-cause-ostativeApplicazione Regime Forfetario, gli interpelli sulle cause ostative aumentano. I pareri formulati dall’Agenzia si basano sui chiarimenti forniti con la recente circolare n. 9/2019, che ha illustrato e interpretato le novità in materia apportate dall’ultima legge di bilancio.


Allo scopo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte oppure artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la legge 145/2018 ha riformulato le cause che inibiscono l’ingresso o la permanenza nel regime forfetario, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57, articolo 1 della legge 190/2014 (la lettera d-bis) è stata successivamente integrata dalla legge 12/2019, di conversione del Dl 135/2018).

Applicazione Regime Forfetario, gli interpelli sulle cause ostative aumentano

Le modifiche normative hanno generato alcuni dubbi interpretativi, risolti con la circolare n. 9/E del 10 aprile scorso. Sull’argomento, inoltre, sono pervenute diverse istanze di interpello da parte di contribuenti che, trovandosi in determinate circostanze, hanno chiesto se possono o meno operare nel 2019 con il regime forfetario. Le risposte date dall’Agenzia si basano fondamentalmente sui chiarimenti forniti in quel documento di prassi.

Pertanto, prima di sintetizzare i singoli casi rappresentati, si riepilogano le puntualizzazioni della circolare richiamate nelle risposte agli interpelli.

  1. La causa ostativa prevista dalla lettera d) (partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir oppure controllo diretto o indiretto di Srl o di associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni) si applica anche alle partecipazioni in aziende coniugali, non a quelle in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa. La preclusione non opera solo se il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provvede a rimuovere la causa ostativa. Per le Srl, invece, rileva l’anno di applicazione del regime, non quello precedente, poiché solo in quel periodo si può verificare la riconducibilità delle attività economiche svolte dalla società a quelle svolte dal contribuente in forfetario (vedi punto 5).
  2. Poiché la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, se a quella data sussistevano condizioni tali da far scattare già da quest’anno l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d), l’interessato potrà comunque applicare il regime forfetario nel 2019; per non fuoriuscirne dal 2020, dovrà rimuovere la causa ostativa entro l’anno.
  3. Relativamente a Srl e associazioni in partecipazione, affinché operi la causa ostativa, devono verificarsi entrambe le condizioni: controllo diretto o indiretto; esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica. Se ne manca una, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
  4. Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre far riferimento all’articolo 2359 del codice civile, tenendo presente che la causa ostativa opera in caso di partecipazione al 50% in una Srl e che nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
  5. Per verificare se le attività della Srl o dell’associazione in partecipazione sono riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario, bisogna esaminare quelle svolte in concreto, indipendentemente dai codici Ateco dichiarati. Se di fatto appartengono alla medesima sezione, la riconducibilità si ritiene sussistente qualora la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi (tassabili con imposta sostitutiva) alla Srl controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Ne consegue che l’attività della Srl si considera autonomamente esercitata, oltre che in assenza di acquisti dalla persona fisica in regime forfetario fiscalmente deducibili, quando la stessa è classificabile in una sezione Ateco diversa da quella delle attività effettive esercitate dal contribuente.
  6. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) non opera nei confronti di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni, i quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l’attività di tirocinante, possono applicare il regime forfetario.
  7. Se prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) il contribuente conseguiva dal medesimo datore di lavoro sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente o assimilati, non scatta la causa ostativa qualora i due rapporti continuino per l’intero periodo di sorveglianza senza modifiche sostanziali. Di contro, se il duplice rapporto di lavoro cambia, al fine di traslare una parte di redditi dalla tipologia del lavoro dipendente al lavoro autonomo (fruendo così del regime forfetario su una maggiore quota reddituale), scatta la causa ostativa e, dal periodo d’imposta successivo a quello del mutamento sostanziale, si fuoriesce dal regime.

 
Risposta n. 114/2019

Una psicologa, negli anni 2016-2018, non avendo i requisiti per il forfetario, ha operato in regime di contabilità semplificata; inoltre, partecipa a una società semplice, che effettua attività non commerciale di locazione di beni propri.

Chiede se nel 2019 può applicare il regime forfetario e in quale quadro del modello Redditi (RB o RH) deve dichiarare il reddito riferibile alla partecipazione.
Parere

La partecipazione in società semplici non preclude l’applicazione del regime forfetario, tranne quando le stesse producono redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa (vedi punto 1). Chi nel 2018 era in regime semplificato perché senza i requisiti per il forfetario, nel 2019, venute meno le cause di esclusione, può invece applicarlo; a tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva né l’esercizio di una specifica opzione.

Il reddito derivante dalla partecipazione alla società immobiliare va dichiarato nel quadro RH; invece, chi compila il 730 lo riporta nel quadro B, indicando in colonna 2 (“utilizzo”) il codice “16”, che identifica il reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (non vanno riportati giorni e percentuale di possesso).

 

Risposta n. 115/2019

Il contribuente, tra il 2017 e il 2018, ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio, e nei prossimi anni fatturerà prevalentemente nei confronti del proprio dominus.

Parere

Non è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (vedi punto 6).

Risposta n. 116/2019

Il contribuente esercita da alcuni anni l’attività di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla Usl un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo, e l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica), per la quale percepisce dalla stessa Usl un reddito di lavoro dipendente.

Parere

Se per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permane senza subire alcuna modifica sostanziale, il regime forfetario è applicabile (vedi punto 7).

Risposta n. 117/2019

Il contribuente esercita attività di libero professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali – codice Ateco 692012) e possiede una quota del 20% del capitale sociale di una Srl tra professionisti, svolgente la stessa attività e di cui è presidente del consiglio di amministrazione, nel quale sono presenti anche i suoi genitori, che controllano il 60% delle quote della società.

Parere

Nella fattispecie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo indiretto della Srl tramite i genitori che detengono il 60% del capitale (vedi punto 4) sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che quest’anno cessi dalla carica di amministratore.

Risposta n. 118/2019

Il contribuente, esercente attività di “Servizi offerti da dottori commercialisti” (codice Ateco 692011), a fine 2017 ha aperto insieme a un collega una Srl tra professionisti (stesso codice). Entrambi sono titolari del 50% delle quote della società e per la stessa percentuale partecipano agli utili/perdite; i due sono anche amministratori, percependo un compenso per l’incarico. L’istante rappresenta che le due attività sono assolutamente autonome, con clienti diversi, e ritiene di poter permanere nel regime forfettario in quanto non reputa integrati i requisiti di controllo e riconducibilità di cui alla lettera d).

Parere

Nel caso di specie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo diretto della Srl in virtù della partecipazione al 50% (vedi punto 4) sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi fruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che quest’anno cessi dalla carica di amministratore.

Risposta n. 119/2019

Il contribuente, che esercita l’attività di ingegnere (codice Ateco 711210), detiene una quota minima di partecipazione (1%) in una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni (codice ATECO 331500), è preposto alla gestione tecnica di tale società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati.

Parere

Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata, comporta decadenza nel 2020. A ogni modo, a prescindere dalla circostanza se la figura di preposto determini una forma di controllo della società, la causa ostativa non risulta integrata se, in linea con i codici Ateco dichiarati, l’attività effettivamente esercitata dalla Srl è riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella dell’attività esercitata dal contribuente; in presenza di tale presupposto, non c’è decadenza dal forfetario nel 2020 (vedi punto 3).

Altri interpelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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