Applicazione Regime Forfetario, gli interpelli sulle cause ostative aumentano. I pareri formulati dall’Agenzia si basano sui chiarimenti forniti con la recente circolare n. 9/2019, che ha illustrato e interpretato le novità in materia apportate dall’ultima legge di bilancio.
Allo scopo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte oppure artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la legge 145/2018 ha riformulato le cause che inibiscono l’ingresso o la permanenza nel regime forfetario, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57, articolo 1 della legge 190/2014 (la lettera d-bis) è stata successivamente integrata dalla legge 12/2019, di conversione del Dl 135/2018).
Le modifiche normative hanno generato alcuni dubbi interpretativi, risolti con la circolare n. 9/E del 10 aprile scorso. Sull’argomento, inoltre, sono pervenute diverse istanze di interpello da parte di contribuenti che, trovandosi in determinate circostanze, hanno chiesto se possono o meno operare nel 2019 con il regime forfetario. Le risposte date dall’Agenzia si basano fondamentalmente sui chiarimenti forniti in quel documento di prassi.
Pertanto, prima di sintetizzare i singoli casi rappresentati, si riepilogano le puntualizzazioni della circolare richiamate nelle risposte agli interpelli.
Una psicologa, negli anni 2016-2018, non avendo i requisiti per il forfetario, ha operato in regime di contabilità semplificata; inoltre, partecipa a una società semplice, che effettua attività non commerciale di locazione di beni propri.
Chiede se nel 2019 può applicare il regime forfetario e in quale quadro del modello Redditi (RB o RH) deve dichiarare il reddito riferibile alla partecipazione.
Parere
La partecipazione in società semplici non preclude l’applicazione del regime forfetario, tranne quando le stesse producono redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa (vedi punto 1). Chi nel 2018 era in regime semplificato perché senza i requisiti per il forfetario, nel 2019, venute meno le cause di esclusione, può invece applicarlo; a tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva né l’esercizio di una specifica opzione.
Il reddito derivante dalla partecipazione alla società immobiliare va dichiarato nel quadro RH; invece, chi compila il 730 lo riporta nel quadro B, indicando in colonna 2 (“utilizzo”) il codice “16”, che identifica il reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (non vanno riportati giorni e percentuale di possesso).
Il contribuente, tra il 2017 e il 2018, ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio, e nei prossimi anni fatturerà prevalentemente nei confronti del proprio dominus.
Parere
Non è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (vedi punto 6).
Il contribuente esercita da alcuni anni l’attività di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla Usl un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo, e l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica), per la quale percepisce dalla stessa Usl un reddito di lavoro dipendente.
Parere
Se per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permane senza subire alcuna modifica sostanziale, il regime forfetario è applicabile (vedi punto 7).
Il contribuente esercita attività di libero professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali – codice Ateco 692012) e possiede una quota del 20% del capitale sociale di una Srl tra professionisti, svolgente la stessa attività e di cui è presidente del consiglio di amministrazione, nel quale sono presenti anche i suoi genitori, che controllano il 60% delle quote della società.
Parere
Nella fattispecie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo indiretto della Srl tramite i genitori che detengono il 60% del capitale (vedi punto 4) sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che quest’anno cessi dalla carica di amministratore.
Il contribuente, esercente attività di “Servizi offerti da dottori commercialisti” (codice Ateco 692011), a fine 2017 ha aperto insieme a un collega una Srl tra professionisti (stesso codice). Entrambi sono titolari del 50% delle quote della società e per la stessa percentuale partecipano agli utili/perdite; i due sono anche amministratori, percependo un compenso per l’incarico. L’istante rappresenta che le due attività sono assolutamente autonome, con clienti diversi, e ritiene di poter permanere nel regime forfettario in quanto non reputa integrati i requisiti di controllo e riconducibilità di cui alla lettera d).
Parere
Nel caso di specie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo diretto della Srl in virtù della partecipazione al 50% (vedi punto 4) sia la riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi fruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che quest’anno cessi dalla carica di amministratore.
Il contribuente, che esercita l’attività di ingegnere (codice Ateco 711210), detiene una quota minima di partecipazione (1%) in una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni (codice ATECO 331500), è preposto alla gestione tecnica di tale società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati.
Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata, comporta decadenza nel 2020. A ogni modo, a prescindere dalla circostanza se la figura di preposto determini una forma di controllo della società, la causa ostativa non risulta integrata se, in linea con i codici Ateco dichiarati, l’attività effettivamente esercitata dalla Srl è riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella dell’attività esercitata dal contribuente; in presenza di tale presupposto, non c’è decadenza dal forfetario nel 2020 (vedi punto 3).
Altri interpelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.